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Nuova Tassazione delle compravendite immobiliari
Aggiornata alla legge n. 134 del 7 agosto 2012
Il decreto legge sulla crescita voluto dal Governo Monti, in vigore dal 26 giugno 2012, ha in parte riformulato le regole sulla tassazione delle compravendite immobiliari (decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
Sono state così, di fatto, abrogate le norme introdotte nell'estate 2006 dal cosiddetto decreto Bersani, in vigore dal 4 luglio 2006, e dalla relativa legge di conversione, in vigore dal 12 agosto 2006, che avevano stravolto la disciplina precedente introducendo una normativa complicata e penalizzante per gli operatori del settore.
Le nuove regole, pur rimanendo complicate, risultano più favorevoli per le imprese di costruzione, che si trovano ad affrontare una fase difficile del mercato immobiliare. Di fatto, si ritorna all'applicazione generalizzata dell'Iva alle vendite dei costruttori, dato che anche dopo cinque anni dalla fine dei lavori è sempre possibile l'opzione del venditore per l'applicazione dell'Iva, che evita i problemi derivanti dalla vendita in esenzione Iva di un fabbricato per il quale era stata portata in detrazione l'Iva sui costi di costruzione o ristrutturazione. L'opzione per l'applicazione dell'Iva rimane preclusa soltanto per la vendita di abitazioni da parte di imprese diverse da quelle che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato.
L'estensione della facoltà di opzione per l'applicazione dell'Iva da parte del venditore rende necessaria una maggiore attenzione da parte dell'acquirente al momento della redazione del contratto preliminare. Da una scelta unilaterale del venditore, infatti, può derivare in alcuni casi l'applicazione di un'imposta più gravosa a carico dell'acquirente, e ciò dovrà essere oggetto di trattativa prima della sottoscrizione del compromesso, dato che se in esso non viene specificato nulla, spetterà solo al venditore la scelta sull'esercizio o meno dell'opzione per l'applicazione dell'Iva al momento del rogito, e l'acquirente ne dovrà subire le conseguenze senza avere voce in capitolo.
E' dunque opportuno che l'acquirente si ponga questo problema prima di firmare il contratto preliminare, e questo contenga l'impegno del venditore a esercitare o meno l'opzione, sulla base degli accordi intervenuti tra le parti.
Potete consultare la tabella aggiornata al seguente link.